IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355; Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 906; Sentita la commissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge n. 854/1973; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro; Decreta: Art. 1. Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennita' di accompagnamento a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, e' determinato in L. 4.395 per l'anno finanziario 1986 ed in L. 4.890 per gli anni finanziari 1987 e seguenti.