IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;
  Visto  l'art.  19  del  codice  postale  e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
n. 156;
  Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n.
906;
  Sentita  la  commissione  di cui al secondo comma dell'art. 1 della
predetta legge n. 854/1973;
  Sulla  proposta  del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
di concerto con quello del tesoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  corrispettivo  dovuto  all'Amministrazione  delle poste e delle
telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di
indennita'  di  accompagnamento  a  favore  di  mutilati  ed invalidi
civili,  ciechi  civili  e  sordomuti   per   conto   del   Ministero
dell'interno,  e' determinato in L. 4.395 per l'anno finanziario 1986
ed in L. 4.890 per gli anni finanziari 1987 e seguenti.